Ott 06
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Forse avrò letto male, ma a quanto pare una sentenza della Cassazione (sempre che l´articolo riporti il vero) dichiara:°
“l’auspicio di un fatto negativo non è condannabile“.
E ciò, in relazione a questa dichiarazione:
“Non andrai avanti con il tuo baretto perderai tutto, illusa“.
In quanto la Cassazione afferma che:
“Non si può parlare di minaccia quando il male prospettato non sia dipendente dalla volontà della gente“.
Insomma una minaccia jettatoria non è condannabile!
Bon.
E c´era bisogno di una sentenza della Cassazione per stabilire questa ovvietà ?
°