Mag 09
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Legge n.28 in vigore dal 23 febbraio 2000:
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Dal sito sondaggielettorali.it:
Claudio Tito, la Repubblica, 24 maggio 2009:
“Silvio Berlusconi spinge per un “rilancio”. Chiede al Pdl uno scatto di reni. E già, perché nelle ultime settimane i sondaggi non sono più tanto entusiasmanti. La soglia del 40%, per il Popolo delle libertà, non è più sicura come prima (…)”.
“Tanto che tra gli appunti demoscopici ricevuti a Palazzo Grazioli ce n’è stato anche uno che attribuisce al suo partito un risultato inferiore al 40%”.
Ci auguriamo che l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni – motu proprio – intervenga prontamente e richiami la Repubblica, censurandone il comportamento.
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