Set 09
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Sinistra rivoluzionaria. Quale?
I partiti di sinistra massimalista e rivoluzionaria (soprattutto) accusano quelli di destra di mirare a comprimere i diritti dei lavoratori, onde accrescere i guadagni dei “padroni”. Allo stesso tempo, quegli stessi partiti di sinistra dichiarano di voler tutelare esclusivamente i diritti dei salariati, e perciò propongono di limitare la proprietà privata; quella dei mezzi di produzione, in primis.
Secondo lo schema succitato, dunque, ogni forza politica che proponga limitazioni alla proprietà privata dei mezzi di produzione, onde accrescere i guadagni e i diritti dei lavoratori, non può che essere qualificata come forza politica di sinistra.
Detto questo, sottopongo alla vostra attenzione la Costituzione varata da un partito di sinistra rivoluzionaria. Dopo aver letto il documento, alla fine del post, dovrete indovinare di quale partito si tratti.
Buona lettura.
“§ II – La gestione socializzata dell’impresa.
125 – La gestione dell’impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata. Ad essa prendono parte diretta coloro che nell’impresa svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva.
126 – Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell’andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell’impresa.
127 – Il capo dell’impresa pubblica è nominato dal Governo.
128 – Il capo dell’impresa privata è l’imprenditore. Imprenditore è colui che ha organizzato l’impresa, determinandone l’oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso posto. Nelle imprese individuali o ad amministratore unico, il capo dell’impresa è il titolare o l’amministratore unico. Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell’impresa è stabilito, dallo statuto o dall’atto costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell’Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di Direttore generale.
129 – Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell’impresa, operai, impiegati tecnici. Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti all’indirizzo e allo svolgimento della produzione dell’impresa nel quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo dei suoi competenti organi; forma il bilancio dell’impresa e delibera la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del lavoro.
130 – Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell’impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentati eletti dall’assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale.
131 – Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l’atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici dell’impresa di almeno tre membri. Il Consiglio collabora col titolare dell’impresa e con l’amministratore unico alla gestione dell’impresa. Deve esser sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell’oggetto dell’impresa.
132 – In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione. Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell’impresa deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli intenda di sottoporgli.
133 – La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al capitale impiegato nell’impresa, in generale o per i vari tipi di esse. Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è stabilita convenzionalmente.
134 – Gli utili dell’impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell’impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o, in mancanza degli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione. La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un’eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l’amministra o la impiega per scopi di carattere sociale”.
Chi ha varato questo documento?
A) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica del Congo.
B) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica del Sud Dakota.
C) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica peruviana del Pissipissi.
D) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica sociale di Esperia.
E) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica del Vietnam.
F) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica della Corea.
G) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica di Pluto, Minni e Pippo.
H) Il partito socialista rivoluzionario della Repubblica della Foca monaca.
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